Aree di competenza

Scopri le tue origini Italiane

L’ordinamento italiano riconosce lo ius sanguinis quale principio per l’attribuzione della cittadinanza.

La legge italiana n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza stabilisce all’art. 1 che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.

La cittadinanza italiana si trasmette quindi automaticamente dal genitore al figlio per effetto della discendenza indipendentemente dal luogo di nascita di quest’ultimo.

Si tramanda senza limite, di generazione in generazione, a condizione che né il richiedente né i suoi ascendenti vi abbiano espressamente rinunciato. Ciò significa che anche i discendenti di emigrati italiani di seconda, terza, quarta generazione (ed oltre) possono ottenere la cittadinanza italiana anche se nati e cresciuti all’estero, a condizione che dimostrino la discendenza in linea retta dall’avo italiano.

Non è necessario che ciascun ascendente abbia richiesto e ottenuto la cittadinanza italiana. L’interessato potrà acquisirla anche se è il primo della famiglia ad intraprendere la procedura di riconoscimento. 

Es. il mio bisnonno era italiano, mia nonna e mio madre non hanno mai richiesta la cittadinanza italiana. Posso richiederla io per primo?

La risposta è SI!

Il diritto di cittadinanza iure sanguinis si fonda sull’accertamento di uno status preesistente e viene concesso automaticamente per effetto della discendenza. Infatti la sentenza che dichiara che il ricorrente è cittadino italiano stabilisce che questi lo è sin dalla nascita, per effetto della discendenza, e non data di emanazione di tale provvedimento.

Linea Paterna

Con riferimento alle proprie origini italiane bisogna fare però un’importante distinzione tra linea paterna e linea materna.

Oggi la legge 5 febbraio 1992 n. 91 attribuisce la cittadinanza italiana ai figli sia di madre che di padre italiano. Infatti all’art. 1 si legge è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Quindi è sufficiente che uno dei due genitori sia italiano per trasmettere automaticamente la cittadinanza italiana ai propri figli.

Ai tempi delle ondate migratorie dei secoli scorsi, la materia della cittadinanza risultava sensibilmente diversa poiché regolata dalla precedente legge n. 555 del 1912 che attribuiva la cittadinanza italiana soltanto ai figli di padre italiano.

Linea Materna

Come detto a proposito della linea paterna, al tempo delle migrazioni dei secoli scorsi vi era uno scenario gravemente discriminatorio nei confronti della donna frutto delle concezioni giuridiche di tali epoche.

A ciò si è posto rimedio molto lentamente con una seria di interventi normativi e giurisprudenziali, primo fra tutti l’introduzione della Costituzione Repubblicana del 1948.

In essa due articoli fondamentali: l’art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge” e l’art. 29 “Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.

Procedura Presso i Tribunali Italiani

Il ricorso presso il Tribunale italiano, come detto, è l’unico rimedio esperibile in favore dei discendenti di avi italiani appartenenti alla linea materna residenti in Italia o all’estero.

Tali procedimenti per anni si svolgevano unicamente avanti al Tribunale ordinario di Roma ma oggi, a seguito dell’introduzione della riforma del processo civile L. n. 206 del 26.11.2021, è previsto che “Quando l’attore risiede all’estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del Padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”.

Pratica Presso il Consolato

Si tratta della procedura ordinaria di riconoscimento della cittadinanza italiana per i soli discendenti di linea paterna.

L’Autorità competente a pronunciarsi in merito al diritto dell’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis varia a seconda della residenza dello stesso. Se il ricorrente non risiede in Italia sarà competente il Consolato italiano di riferimento in base alla propria residenza.

Se invece risiede in Italia, la competenza a valutare la domanda sarà il Sindaco del Comune italiano di residenza

Pratica Presso il Comune di Residenza

Come noto, qualora l’interessato risieda in Italia è prevista la possibilità di instaurare la procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Comune di residenza con apposita istanza indirizzata al Sindaco.

Pertanto, com’è ovvio, anche in questo caso il richiedente dovrà preventivamente essere in possesso dell’intera documentazione attestante la discendenza da avo italiano la quale, allegata alla domanda, sarà sottoposta alla valutazione dell’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

Ritardo Consolato

Con riferimento ai ritardi, è purtroppo tristemente nota la condizione di molti Consolati italiani in cui si registrano lunghissimi tempi di attesa, a volte anche superiori a dieci anni, per la convocazione del richiedente finalizzata alla verifica della documentazione comprovante la discendenza da avo italiano. In particolare i consolati brasiliani, ma non solo, risultano in forte sofferenza per l’enorme mole di pratiche da lavorare.

Casi Particolari

Esistono altresì casi particolari, e per certi versi problematici, di acquisto della cittadinanza iure sanguinis.

Anche se oggi può dirsi definitivamente superata si riporta, per completezza, la questione relativa alla c.d. grande naturalizzazione brasiliana del 1889-1891 secondo la quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto l’automatica naturalizzazione brasiliana salvo espressa dichiarazione volta a conservare la cittadinanza italiana d’origine.

Documenti Necessari

Al fine di avanzare istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, sia in via amministrativa che giudiziaria, sono necessari i seguenti documenti

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