Linea Materna


Come detto a proposito della linea paterna, al tempo delle migrazioni dei secoli scorsi vi era uno scenario gravemente discriminatorio nei confronti della donna frutto delle concezioni giuridiche di tali epoche.
A ciò si è posto rimedio molto lentamente con una seria di interventi normativi e giurisprudenziali, primo fra tutti l’introduzione della Costituzione Repubblicana del 1948.
In essa due articoli fondamentali: l’art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge” e l’art. 29 “Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.
Pertanto, i principi discriminatori previsti dalla vecchia legge sulla cittadinanza italiana n. 555 del 1912 – che come abbiamo visto impediva la trasmissione della cittadinanza italiana per le madri – dovevano essere espulsi dall’ordinamento perché non più conformi alla nuova Costituzione del 1948.
Ciò è avvenuto grazie a due importantissime sentenze della Corte Costituzionale: la n. 87 del 16 aprile 1975 e la n. 30 del 9 febbraio 1983.
Inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 4466/2009, ha recepito tali principi permettendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di tutti i figli nati all’estero da madre italiana che non avevano ottenuto la cittadinanza a causa della legge discriminatoria del 1912. Per effetto di tale sentenza i figli di donna italiana nati prima del 1° gennaio 1948, quindi nel vigore della legge n. 555 del 1912, riacquistano la cittadinanza italiana a partire da tale data.
In conclusione possiamo affermare che, grazie alle sentenze sopra riportate, i discendenti di cittadina italiana sono oggi a loro volta italiani anche se l’ascendente donna abbia sposato un cittadino straniero e generato prole prima del 1948 (quindi prima dell’entrata in vigore della Costituzione).
Es. Dall’unione tra Maria (nata in Italia o in Brasile da padre italiano) ed Henrique (brasiliano) nascevano nel 1944 Clara e nel 1946 Pedro, questi ultimi e i loro discendenti sono anch’essi cittadini italiani grazie alle sentenze sopra riportate che hanno annullato gli effetti discriminatori della legge sulla cittadinanza italiana del 1912.
Pertanto, si definisce linea materna la linea di discendenza iure sanguinis in cui vi è la presenza di una donna nata in Italia e poi emigrata all’estero, o nata all’estero da padre italiano, che abbia generato prole in un momento antecedente al 1 gennaio 1948.
Perché rileva comprendere se la propria di discendenza rientra nella sopra descritta linea materna?
Poiché nei casi di trasmissione della cittadinanza italiana in epoca antecedente al 1948, quindi in caso di linea materna, non è possibile attivare la pratica amministrativa presso il Consolato visto che la stessa non accetta la lavorazione di tali pratiche o presso il Comune italiano di residenza.
Nei casi di linea materna il riconoscimento della cittadinanza italiana dovrà pertanto avvenire esclusivamente per via giudiziale.