Pratica Presso Il Comune di Residenza


Come noto, qualora l’interessato risieda in Italia è prevista la possibilità di instaurare la procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Comune di residenza con apposita istanza indirizzata al Sindaco.
Pertanto, com’è ovvio, anche in questo caso il richiedente dovrà preventivamente essere in possesso dell’intera documentazione attestante la discendenza da avo italiano la quale, allegata alla domanda, sarà sottoposta alla valutazione dell’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Il deposito dell’istanza presso l’ufficio comunale rappresenta pertanto l’avvio del procedimento al quale seguirà una fase istruttoria e si concluderà con l’emanazione di un provvedimento finale.
Il termine per l’espletamento della procedura, secondo il principio generale di cui all’art. 2 comma 4 L. 241/1990 per i procedimenti particolarmente complessi, è individuato in 180 giorni. Non si ritengono pertanto giustificati da nessuna norma termini superiori come definito da alcuni Comuni a mezzo di appositi regolamenti.
Se per qualsiasi ragione vi è il rigetto della domanda, è sempre possibile la presentazione di una successiva una volta in possesso della documentazione dirimente la problematica di cui al primo rigetto.
Viceversa, in presenza di tutti i requisiti di legge, il procedimento si concluderà con l’accoglimento dell’istanza con provvedimento che riconoscerà che il richiedente (ed eventuali figli minori) è cittadino italiano sin dalla nascita e provvederà alle trascrizioni e ulteriori comunicazioni.
A questo proposito si raccomanda di prestare molta attenzione poiché si registra la prassi da parte di alcuni Comuni di non restituire i documenti originali allegati alla domanda, indipendentemente dall’esito del procedimento, trattenendoli nei propri archivi per ragioni legate alla procedura di protocollazione degli atti.