Documenti Necessari

Al fine di avanzare istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, sia in via amministrativa che giudiziaria, sono necessari i seguenti documenti:

1) estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque (è un atto italiano che quindi non richiede traduzione ufficiale/legalizzazione o apostille);

2) atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana (necessitano traduzione ufficiale italiana legalizzazione o apostille);

3) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero (necessita traduzione ufficiale italiana legalizzazione o apostille solo se formato all’estero); 


4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana (necessitano traduzione ufficiale italiana legalizzazione o apostille);

5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (necessita traduzione ufficiale italiana/legalizzazione o apostille);

6) certificato di residenza (solo in caso di istanza presso il Comune di residenza).

Con riferimento al doc. n. 1, ossia l’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune, può verificarsi che questi nacque e/o emigrasse prima dell’Unita d’Italia (1861), per cui chiaramente non risulta registrato degli uffici di stato civile istituiti solo nel 1866. Secondo l’orientamento ministeriale in questi casi è necessario, ad opera dell’interessato, produrre il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia ed altresì autenticato dalla curia vescovile competente per circoscrizione.

Legalizzazione

I sopra riportati atti comprovanti la discendenza in linea retta dall’avo italiano emigrato, poiché formati all’estero da autorità straniere, necessitano di un’apposita procedura denominata “legalizzazione” al fine di spiegare i propri effetti nell’ordinamento italiano.

Da un punto di vista generale, l’istituto della legalizzazione ha la funzione di attribuire validità al documento al fine di attestarne la conformità alla legislazione estera e, parimenti, la competenza dell’ufficio straniero emittente. Prova quindi l’esistenza del documento straniero nel momento in cui questo diviene rilevante per l’ordinamento italiano.

Pertanto, come riportato, tale procedimento può essere effettuato soltanto dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero e si tratta di un aspetto di particolare rilievo poiché la legalizzazione costituisce una condicio sine qua non per la validità del documento estero nel nostro ordinamento.

Quanto appena affermato però non vale qualora gli Stati interessati risultino firmatari di apposite Convenzioni internazionali, come ad esempio la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1951 che prevede, in luogo della legalizzazione, un diverso adempimento definito apostille.

Gli Stati aderenti a tale Convenzione quindi, al fine del mutuo riconoscimento degli atti, sostituiscono la procedura di legalizzazione con quella dell’apostille che consiste in un’annotazione, conforme al modello allegato alla Convenzione, da apporre all’originale del certificato straniero da parte dell’Autorità estera indicata come competente dalla legge di ratifica della Convenzione.

I Paesi d’antica tradizione migratoria ad opera dei nostri connazionali risultano tutti firmatari della Convenzioni dell’Aja, pertanto la procedura di apostille è quella da seguire.

 

Traduzione

Per poter essere fatti valere in Italia gli atti e i documenti attestanti la discendenza da avo italiano devono essere tradotti.

Tale aspetto è regolato dall’art. 33 comma 3 del D.P.R. 445/200 che prevede che “Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.

Pertanto i documenti redatti in lingua straniera, oltre alla procedura di apostille, devono essere tradotti e accompagnati da una certificazione di conformità al testo straniero da parte dell’autorità consolare o da un traduttore ufficiale.

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