Ritardo Consolato


Con riferimento ai ritardi, è purtroppo tristemente nota la condizione di molti Consolati italiani in cui si registrano lunghissimi tempi di attesa, a volte anche superiori a dieci anni, per la convocazione del richiedente finalizzata alla verifica della documentazione comprovante la discendenza da avo italiano. In particolare i consolati brasiliani, ma non solo, risultano in forte sofferenza per l’enorme mole di pratiche da lavorare.
Sul punto si rileva come in tema di ritardi nella procedura amministrativa presso i Consolati vi sia stata negli ultimi anni un’importantissima novità tale da rappresentare uno strumento ulteriore, quale sorta di terza via, per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si tratta, sostanzialmente, del medesimo procedimento presso i Tribunali civile italiani esperibile dai discendenti di linea materna, questa volta però promosso dai discendenti di linea paterna i quali, avendo precedentemente intrapreso la procedura amministrativa presso il Consolato di competenza, hanno visto inutilmente decorrere il termine di 730 giorni per l’espletamento dell’iter amministrativo e conseguentemente chiedono che l’accertamento del loro status civitatis avvenga per via giudiziale. Quindi, stante l’inerzia dell’amministrazione, il giudice si sostituisce a quest’ultima in ordine all’accertamento del possesso del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis del richiedente.
Col suddetto ricorso quindi si rappresenta in giudizio l’inadempienza del Consolato per inutile decorrenza dei termini del procedimento amministrativo e, come detto, si chiede che l’accertamento del diritto avvenga ad opera del giudice attraverso la ricostruzione in giudizio della discendenza italiana.
Pertanto, il presupposto del ricorso è il ritardo del Consolato poiché è evidente che tale circostanza non solo è in contrasto con ogni principio dell’azione amministrativa ma altresì lede il diritto dell’interessato ad ottenere, seppur negativamente, la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. Si ritiene infatti che l’assoluta incertezza in ordine alla conclusione del procedimento equivalga di fatto al diniego del diritto stesso.
Ciò chiarito, si rileva come in altre circostanze gli interessati abbiano adito il Tribunale ancor prima dello scadere dei 730 giorni dimostrando come il Consolato ad ogni modo non avrebbe rispettato detto termine. In questi casi si allega al ricorso prova della convocazione presso il Consolato a una data a oltre due anni di distanza. Oppure, qualora il richiedente non abbia ricevuto alcun tipo di appuntamento, si possono produrre attestazioni dello stesso Consolato in cui si da atto che i tempi di ricezione e valutazione delle domande superano i due anni. In assenza dell’attestazione e della convocazione, si può parimenti procedere in giudizio dimostrando il ritardo dell’amministrazione attraverso la produzione delle liste di attesa, attestanti il forte ritardo, reperibili sui siti internet dei Consolati.
Alla luce di quanto appena riportato appare di straordinaria rilevanza l’apertura ad opera dei giudici italiani in favore dei discendenti da avo italiano di linea paterna in quanto, come visto, anche costoro potranno adire la via giudiziale per l’esercizio dei propri diritti, non soltanto in caso di comprovato ritardo del Consolato nell’espletamento dell’iter amministrativo ma, ancor prima, semplicemente allegando al ricorso la prova del ritardo dell’amministrazione nell’espletamento della procedura nei termini di legge.