Casi Particolari


Esistono altresì casi particolari, e per certi versi problematici, di acquisto della cittadinanza iure sanguinis.
Anche se oggi può dirsi definitivamente superata si riporta, per completezza, la questione relativa alla c.d. grande naturalizzazione brasiliana del 1889-1891 secondo la quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto l’automatica naturalizzazione brasiliana salvo espressa dichiarazione volta a conservare la cittadinanza italiana d’origine. La mancata comunicazione entro sei mesi dalla promulgazione del provvedimento di naturalizzazione avrebbe fatto perdere la cittadinanza italiana agli interessati e impedito la trasmissione in capo ai discendenti. Pertanto tale circostanza costituirebbe fattore ostativo, o meglio interruttivo, in ordine alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
La suddetta tesi è stata utilizzata dal Ministero, nelle proprie argomentazioni difensive, al fine di sostenere l’interruzione della trasmissione della cittadinanza in capo ai richiedenti appunto per naturalizzazione dell’ascendente. Secondo tale ricostruzione, il figlio del genitore soggetto alla c.d. grande naturalizzazione brasiliana non avrebbe acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis qualora la naturalizzazione del padre fosse avvenuta in epoca anteriore alla sua nascita.
Di recente i giudici hanno definitivamente stabilito che “La perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in Brasile alla fine dell’ottocento, implica l’accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l’interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l’accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero; la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ. Sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Altre situazioni di riconoscimento della cittadinanza alquanto problematiche, per le quali si consiglia di contattarci, sono le seguenti:
– possibile perdita della cittadinanza in vigenza delle disposizioni del codice civile del 1865;
– filiazione nata fuori dal matrimonio;
– naturalizzazione dell’avo durante l’età minore del figlio;
– Difformità nomi/cognomi ascendenti.