Linea Paterna

Con riferimento alle proprie origini italiane bisogna fare però un’importante distinzione tra linea paterna e linea materna.

Oggi la legge 5 febbraio 1992 n. 91 attribuisce la cittadinanza italiana ai figli sia di madre che di padre italiano. Infatti all’art. 1 si legge è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Quindi è sufficiente che uno dei due genitori sia italiano per trasmettere automaticamente la cittadinanza italiana ai propri figli.

Ai tempi delle ondate migratorie dei secoli scorsi, la materia della cittadinanza risultava sensibilmente diversa poiché regolata dalla precedente legge n. 555 del 1912 che attribuiva la cittadinanza italiana soltanto ai figli di padre italiano.

All’art. 1 di infatti era stabilito che È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”. La possibilità per la madre italiana di trasmettere la cittadinanza era prevista soltanto in via residuale laddove il padre fosse ignoto, apolide, oppure impossibilitato a trasmettere la propria cittadinanza in base alle leggi dello Stato di appartenenza. Pertanto, in base alla legge dell’epoca, soltanto i figli di padre italiano potevano acquisire la cittadinanza italiana.

Es. se dall’unione tra Fabrizio (italiano emigrato in Brasile) e Cecilia (brasiliana) nascevano in Brasile João e Maria, questi per la legge locale basata sullo ius soli, erano cittadini brasiliani, ma allo stesso tempo anche italiani, in base al principio dello ius sanguinis, secondo la legge italiana (poiché figli di padre italiano indipendentemente dal fatto che fossero nati fuori dall’Italia).

Tale condizione, come detto, non si verificava per i figli nati dall’unione tra donna italiana con un uomo straniero (es. brasiliano) poiché la madre per le leggi del tempo non trasmetteva la propria cittadinanza ai figli.

Es. se dall’unione tra Filomena (italiana emigrata in Brasile) e Felipe (brasiliano) nascevano (in Italia o all’estero) Luiz e Fernanda questi acquisivano soltanto la cittadinanza brasiliana.

Inoltre Filomena, sempre per la legge italiana del tempo, perdeva la cittadinanza italiana per il solo fatto di contrarre matrimonio con Felipe acquistando la cittadinanza (brasiliana) di quest’ultimo.

La situazione sopra descritta, che vede l’impossibilità per la donna italiana di trasmettere la propria cittadinanza, si è protratta per molti decenni e si è posto rimedio soltanto in epoca più recente con una serie di interventi normativi e giurisprudenziali.

Per i motivi che analizzeremo a proposito della linea materna, le donne italiane trasmettono la cittadinanza soltanto dopo il 1 gennaio 1948.

Pertanto si definisce linea paterna la discendenza in cui si registra:

  1. la totale assenza di ascendenti donne.
  2. in presenza di ascendenti donne è necessario che i loro figli siano nati in epoca successiva all’1 gennaio 1948 poiché soltanto da quel momento le donne hanno potuto trasmettere la propria cittadinanza.

Contrariamente in presenza di un’ascendente cittadina donna che abbia generato prole in una qualsiasi

data anteriore al 1948 si è in presenza della cosiddetta linea materna.

Perché è così rilevante questa distinzione?

Perché soltanto per le discendenze paterne è possibile avviare la pratica amministrativa presso la rappresentanza Consolare italiana all’estero o se residenti in Italia presso il Comune di residenza.

Nei casi di linea materna il riconoscimento della cittadinanza italiana dovrà pertanto avvenire esclusivamente per via giudiziale.

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